Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 913 bis
934 / 2493Distacco sindacale
In vigore dal 14 mag 2025
1. Il distacco sindacale è disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell', secondo la procedura di cui all', comma 6.
2. Il periodo in cui il militare è collocato in distacco sindacale:
a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
c) non è valido ai fini della maturazione della licenza.
2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-913-bis