Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. I
Art. 899
942 / 2493Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare continua ad applicarsi l', comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall', sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all'Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l'applicazione dell', comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-899