Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 89
92 / 2493Compiti delle Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-89