Art. 889 · Congedo illimitato
Libro QUARTOTitolo VCapo IISez. III

Art. 889

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Congedo illimitato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio: a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-889