Art. 868 · Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado
Libro QUARTOTitolo VCapo ISez. IV

Art. 868

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Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento. 2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. 3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli . Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
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