Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 868
909 / 2493Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento.
3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli . Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-868