Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 863
904 / 2493Dimissioni d'autorità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le dimissioni d'autorità sono determinate dalle seguenti cause:
a) interdizione giudiziale;
b) inabilitazione civile;
c) amministrazione di sostegno;
d) irreperibilità accertata;
e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.
2. Le dimissioni d'autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:
a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall' del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell' c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell' c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-863