Art. 863 · Dimissioni d'autorità
Libro QUARTOTitolo VCapo ISez. III

Art. 863

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Dimissioni d'autorità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le dimissioni d'autorità sono determinate dalle seguenti cause: a) interdizione giudiziale; b) inabilitazione civile; c) amministrazione di sostegno; d) irreperibilità accertata; e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva. 2. Le dimissioni d'autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello: a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione; b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall' del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell' c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell' c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.
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