Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 857
897 / 2493Anzianità relativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L'anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-857