Art. 857 · Anzianità relativa
Libro QUARTOTitolo VCapo ISez. II

Art. 857

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Anzianità relativa

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L'anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
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