Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 854
894 / 2493Anzianità
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L'anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-854