Art. 854 · Anzianità
Libro QUARTOTitolo VCapo ISez. II

Art. 854

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Anzianità

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. 2. L'anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.
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