Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VII›Sez. I
Art. 833
870 / 2493Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato
In vigore dal 26 feb 2014
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all', commi 2 e 3.
4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'.
5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale nè di partecipare al Corso di stato maggiore.
6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-833