Art. 830 bis · Militari della Sanità militare
Libro QUARTO›Titolo IV›Sez. I

Art. 830 bis

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Militari della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Appartengono al Corpo unico della Sanità militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati; b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialità e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-830-bis