Art. 829 · Contingente per la tutela della salute
Libro QUARTOTitolo IVCapo VISez. III

Art. 829

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Contingente per la tutela della salute

In vigore dal 23 apr 2023
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 124 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato: a) generale di divisione o brigata: 1; b) ufficiali inferiori: 17. b-bis) ispettori: 103. b-ter) appuntati e carabinieri: 3 2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà al versamento dei relativi oneri sociali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-829