Art. 828 · Contingente per la tutela dell'ambiente
Libro QUARTOTitolo IVCapo VISez. III

Art. 828

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Contingente per la tutela dell'ambiente

In vigore dal 17 ago 2023
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale trecentonovantanove unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il predetto contingente è così determinato: a) generali di divisione o di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 1; d) maggiori: 1; e) capitani: 3; f) ufficiali inferiori: 25; g) ispettori: 244; h) sovrintendenti: 39; i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro. 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-828