Art. 818 bis · Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli
Libro QUARTOTitolo IVCapo V

Art. 818 bis

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Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

In vigore dal 28 dic 2023
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti:; b) generali di divisione aerea e corrispondenti:; c) generali di brigata aerea e corrispondenti:; d) colonnelli:.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-818-bis