Art. 818 bis · Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli
Libro QUARTO›Titolo IV›Capo V

Art. 818 bis

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Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

In vigore dal 28 mag 2026
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; b) generali di divisione aerea e corrispondenti:; c) generali di brigata aerea e corrispondenti:; d) colonnelli:.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-818-bis