Libro QUARTO›Titolo IV›Capo IV›Sez. II
Art. 814
849 / 2493Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
In vigore dal 1 gen 2026
1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 1070 unità, di cui 757 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale.
1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:
a) ammiragli ispettori: 6;
b) contrammiragli: 17;
c) capitani di vascello: 127.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.032 unità, di cui primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2024.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-814