Art. 814 · Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
Libro QUARTOTitolo IVCapo IVSez. II

Art. 814

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Organici degli ufficiali e dei sottufficiali

In vigore dal 1 gen 2026
1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 1070 unità, di cui 757 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale. 1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente: a) ammiragli ispettori: 6; b) contrammiragli: 17; c) capitani di vascello: 127. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.032 unità, di cui primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028.

Note all'articolo

  • Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2024.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-814