Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. IV
Art. 81
84 / 2493Separazione dei detenuti secondo il grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.
2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-81