Art. 81 · Separazione dei detenuti secondo il grado
Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. IV

Art. 81

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Separazione dei detenuti secondo il grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. 2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
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