Art. 809 bis · Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli.
Libro QUARTOTitolo IVCapo III

Art. 809 bis

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Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli.

In vigore dal 28 dic 2023
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti:; b) generali di divisione e corrispondenti:; c) generali di brigata e corrispondenti:; d) colonnelli:.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-809-bis