Art. 802 · Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali
Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 802

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Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico. 2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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