Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 800
848 / 2542Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 28 mag 2026
1. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente è di 4.357 unità.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori è di 30.921 unità.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti è di 21.649 unità.
4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri è di 60.868 unità.
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri è prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-800