Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 796
828 / 2493Transito tra ruoli
In vigore dal 26 feb 2014
1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.
3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'. Il transito è disposto con decreto dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-796