Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 793
825 / 2493Iscrizione in ruolo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice.
2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha:
a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare;
b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-793