Art. 793 · Iscrizione in ruolo
Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 793

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Iscrizione in ruolo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice. 2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha: a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare; b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.
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