Art. 785 · Sospensione dalla nomina a carabiniere
Libro QUARTOTitolo IIICapo X

Art. 785

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Sospensione dalla nomina a carabiniere

In vigore dal 9 ott 2010
1. La nomina a carabiniere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-785