Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 785
816 / 2493Sospensione dalla nomina a carabiniere
In vigore dal 9 ott 2010
1. La nomina a carabiniere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-785