Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII
Art. 779
809 / 2493Nomina nel grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-779