Art. 778 · Dimissioni dai corsi
Libro QUARTOTitolo IIICapo VIII

Art. 778

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Dimissioni dai corsi

In vigore dal 17 nov 2018
1. È dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che: a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione; d) non supera gli esami finali del corso di... formazione professionale; e) è stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi; f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-778