Art. 770 · Dimissioni dai corsi
Libro QUARTOTitolo IIICapo VI

Art. 770

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Dimissioni dai corsi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
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