Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI
Art. 768
796 / 2493Stato giuridico dei frequentatori
In vigore dal 27 mar 2012
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre... Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-768