Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI
Art. 767
795 / 2493Svolgimento del corso superiore di qualificazione
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-767