Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI
Art. 766
794 / 2493Svolgimento del corso biennale
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-766