Libro QUARTO›Titolo III›Capo IV›Sez. III
Art. 757
785 / 2493Formazione specialistica
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.
2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all', commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.
3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli , comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all' del decreto legislativo n. 368 del 1999.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-757