Libro QUARTO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 754
782 / 2493Corsi di stato maggiore
In vigore dal 9 ott 2010
1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore.
2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all', e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice.
3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-754