Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 744
772 / 2493Nomina
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-744