Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 743
771 / 2493Corsi di pilotaggio e di navigatore
In vigore dal 26 feb 2014
1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con la qualifica di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.
3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell', proveniente senza soluzione di continuità dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-743