Art. 740 · Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado
Libro QUARTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 740

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Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado

In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è la laurea magistrale; c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale. 2. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-740