Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 740
784 / 2542Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado
In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è la laurea magistrale;
c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.
2. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-740