Art. 738 quater · Mancato transito nel ruolo speciale
Libro QUARTO›Titolo III›Capo II

Art. 738 quater

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Mancato transito nel ruolo speciale

In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli ufficiali di cui all', comma 3, che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell', comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all', comma 1, lettera c-bis).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-738-quater