Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. V
Art. 735
762 / 2493Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all', comma, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado che ha frequentato l'accademia militare, avente la stessa anzianità.
1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall', comma 1, lettera c-bis).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-735