Art. 735 · Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento
Libro QUARTOTitolo IIICapo IISez. V

Art. 735

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Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all', comma, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado che ha frequentato l'accademia militare, avente la stessa anzianità. 1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall', comma 1, lettera c-bis).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-735