Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. V
Art. 734
761 / 2493Corso di applicazione e corso di perfezionamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-734