Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 726
753 / 2493Mancato superamento del corso di applicazione
In vigore dal 15 giu 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall', i sottotenenti e i tenenti di cui all', comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell', comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall', comma 1, lettera c-bis).
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-726