Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 723
750 / 2493Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-723