Art. 693 · Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri
Libro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 693

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Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande: a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna; d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, o è sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non è stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età. 4. Le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. 5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. 6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata. 7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso; d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-693