Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. III
Art. 689
715 / 2493Prova facoltativa
In vigore dal 23 apr 2023
1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all', è sottoposto all'esame delle lingue estere ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1 è quella di cui all', sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera o della materia di interesse professionale oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua o della materia stessa.
3. La commissione assegna per ciascuna prova facoltativa un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneità ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-689