Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. III
Art. 684
710 / 2493Ammissione al corso biennale
In vigore dal 17 nov 2018
1. L'ammissione al corso previsto dall', comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall', comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli... la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall', comma 1, lettera e);
2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
3) non hanno superato il trentesimo anno di età;
4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della <<consegna>>;
5) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella
media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni;
6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
b) i cittadini italiani che:
1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;
3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-684