Art. 681 · Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori
Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. I

Art. 681

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Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori

In vigore dal 28 mag 2026
1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e della Sanità militare e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all', è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-681