Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 67
70 / 2493Disposizioni in materia di procedimento disciplinare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell', comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-67