Art. 67 · Disposizioni in materia di procedimento disciplinare
Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 67

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Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. 2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell', comma 1.
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