Art. 664 bis · Alimentazione del ruolo forestale
Libro QUARTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 664 bis

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Alimentazione del ruolo forestale

In vigore dal 17 nov 2018
1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo; b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso di formazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-664-bis