Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 654
678 / 2493Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali
In vigore dal 26 feb 2014
1. I concorsi di cui all' possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-654