Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 645 bis
668 / 2493Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi.
A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
2. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all' del presente codice ovvero di cui all' del regolamento, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-645-bis