Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 645
677 / 2542Posti riservati a particolari categorie nei concorsi pubblici
In vigore dal 28 mag 2026
1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate, della Sanità militare e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, della Sanità militare e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-645