Art. 644 · Commissioni di concorso
Libro QUARTO›Titolo II›Capo I

Art. 644

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Commissioni di concorso

In vigore dal 28 mag 2026
1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando. 1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanità militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanità militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-644