Art. 644 · Commissioni di concorso
Libro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 644

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Commissioni di concorso

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-644