Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 642
664 / 2493Revoca e sospensione dei concorsi
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di:
a) revocare il bando di concorso;
b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;
c) modificare il numero dei posti messi a concorso;
d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-642