Art. 642 · Revoca e sospensione dei concorsi
Libro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 642

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Revoca e sospensione dei concorsi

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di: a) revocare il bando di concorso; b) sospendere o rinviare le prove concorsuali; c) modificare il numero dei posti messi a concorso; d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-642