Art. 629 · Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali
Libro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 629

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Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali

In vigore dal 28 ago 2022
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente: a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza. 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza. 2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-629