Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 622
644 / 2493Perdita dello stato di militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego in applicazione dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli , comma 5, e 923, comma 5.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-622