Art. 622 · Perdita dello stato di militare
Libro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 622

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Perdita dello stato di militare

In vigore dal 20 feb 2020
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente: a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego in applicazione dell'articolo 32-quinquies del codice penale. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli , comma 5, e 923, comma 5.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-622